BONUS VACANZE AL VIA DAL 1° LUGLIO

Il decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) ha istituito una nuova
agevolazione, per l’anno 2020, in favore delle famiglie con ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore a 40.000
euro, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico
ricettive, agriturismi e bed & breakfast.
Il bonus può essere fruito a determinate condizioni dal 1° luglio al 31 dicembre
2020 da un solo componente per nucleo familiare ed è riconosciuto fino a un
importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone.
L’importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a
150 euro per quelli composti da una sola persona.
Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una
singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale o
scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire
dell’agevolazione.
Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento
dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di
dichiarazione dei redditi.
Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta
utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24. In
alternativa può essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli
intermediari finanziari.

AGENZIA-ENTRATE-BONUS-VACANZE-RU-237174-del-17-6-2020

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